L'avviso di accertamento impugnato recuperava a tassazione, ai fini dell'IRPEF, redditi pensionistici ritenuti non dichiarati in Italia.
Il ricorrente sosteneva invece la correttezza del proprio operato dato che il reddito doveva essere tassato nello Stato di residenza (ricorrente residente in Svizzera, nel Canton Ticino), in base agli artt. 18 e 19, della Convenzione italo-svizzera del 09/03/1976.
La CTP di Milano rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria della Lombardia.
La CTR ha affermato che, ai sensi dell'art. 19, della Convenzione Italia-Svizzera, cit., le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica che ha nazionalità in detto Stato, sono imponibili in via esclusiva nello Stato contraente dal quale provengono, sicché, nella specie, esse debbono essere tassate in Italia, non operando l'eccezione dell'art. 18 della Convenzione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6153 del 05.03.2021 ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente in quanto l'art. 19 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, datato 09/03/1976, al primo comma, stabilisce che: «Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.». Il secondo comma precisa: «Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico" designa: a) per quanto riguarda l'Italia: 1) le Ferrovie dello Stato (F.S.); 2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT .); 3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); 4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE)"; e aggiunge: «Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.»
L'art. 18 della Convenzione bilaterale, invece, pone la regola generale della "residenza", secondo cui, salve (appunto) le disposizioni dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un certo impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Così delineata la cornice normativa di riferimento, secondo la Cassazione, la CTR, discostandosi dai precetti degli accordi bilaterali tra i due Stati, con espressioni anapodittiche, ha affermato che la pensione INPDAI sarebbe assoggettabile a tassazione, secondo il criterio (residuale) della "nazionalità", anziché in Svizzera, secondo la regola (generale) della "residenza", a causa della natura "pubblicistica" di tale reddito pensionistico, senza considerare che i trattamenti pensionistici dei dirigenti industriali, gestiti prima dall'INPDAI e poi dall'INPS (come stabilito dall'art. 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la quale ha disposto la soppressione dell'INPDAI, a partire dal 1° gennaio 2003, e il trasferimento all'INPS di tutte le sue strutture e funzioni), non rientrano nel catalogo, tassativo, dei trattamenti pensionistici erogati da persone giuridiche pubbliche, di cui all'art. 19, secondo comma, della Convenzione bilaterale.
 
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