Ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna dell’Amministrazione è processualmente irrilevante: l’attività difensiva è riferibile allo stesso ente, quale persona giuridica di diritto pubblico.

La Cassazione, con la sentenza 32667 del 15 dicembre 2025, resa sulla normativa ante Dlgs 220/2023, ha chiarito che il ricorso contro l’intimazione di pagamento poteva essere promosso nei confronti della sola Agenzia delle entrate – Riscossione ed era onere di quest’ultima evocare in giudizio l’ente impositore, pena la soggezione alle conseguenze della lite. In caso di ordine di integrazione del contraddittorio illegittimo, la sua inosservanza non comporta alcuna conseguenza negativa per l’Amministrazione.