Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione. 

Abbiamo pubblicato due documenti, redatti dal Dott. Attilio Romano, che propongono una traccia di ricorso in ipotesi di avviso di accertamento nei casi sia di rilievi riguardanti l’effettivo trasferimento di beni, che di contestazioni in merito alla veridicità della realizzazione di servizi.

Oltre ad affrontare il tema specifico, ed individuare gli elementi cartolari probatori da allegare al ricorso idonei a dimostrare l’effettività delle operazioni intercorse tra i soggetti contraenti, tra le eccezioni preliminari all’avviso di accertamento (emesso a seguito di PVC) sono stati altresì dedotti i seguenti vizi dell’atto impositivo:
1. Difetto di sottoscrizione dell’atto;
2. Violazione della norma contenuta nell’art. 41-bis, D.P.R. n. 600/73;
3. Difetto di motivazione.

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