La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 14579 del 26 maggio 2021, ha ribadito il principio secondo cui è onere del contribuente indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni (come in caso di fallimento prevede l’art. 49 I. fall. nei confronti dell’organo concorsuale), non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori dall’ultimo domicilio noto e legittimandola, pertanto, in caso di inadempimento del contribuente, a eseguire la notificazione nella forma semplificata di cui all’art. 60, lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973.