Gli elementi presuntivi attestanti l’apparenza oggettiva dei movimenti possono fondare l’accertamento e devono essere complessivamente valutati dal giudice di merito.

Una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Nel caso in esame, il giudice di merito, con motivazione del tutto astratta, svaluta il valore dei diversi elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, questo principio viene confermato con la pronuncia n. 3488 del 7 febbraio 2024, emessa dalla suprema Corte.