Con l'Ordinanza n. 34848 del 17 novembre 2021 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, ha ribadito che, in tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Il caso esaminato dalla suprema Corte ha riguardato l'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP proposta da una S.a.s..
In particolare, dalla società contribuente era stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, risultata poi regolare, in quanto si era provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto. L'Agenzia delle entrate aveva quindi comunicato la regolarità della definizione, formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.