L’articolo 5 del Dl n. 41/2021 (Decreto "Sostegni") ha introdotto, in favore dei soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che a causa della pandemia hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente, la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d’affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
L’agevolazione, in particolare, consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.
Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018.

Con il Provvedimento del 19 ottobre 2021 l'Agenzia Entrate definisce le modalità di perfezionamento ed efficacia della suddetta definizione agevolata, che avviene con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.