Con l'Ordinanza n. 17748 del 22 giugno 2021 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in tema di imposte dirette "si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, sicché l'Amministrazione finanziaria è legittimata all'emissione dell'atto impositivo senza necessità di attivare un contraddittorio preventivo, in sé non previsto". Incombe invece sul contribuente l'onere di dimostrare di avere reciso ogni rapporto significativo con il territorio dello Stato, trovando applicazione il principio dell'unicità del domicilio ex art. 43 cod. civ..