Ai fini dell'ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.

Il principio di diritto è stato affermato dalle Sezioni Unite di Cassazione, nella sentenza n. 33408 dell'11 novembre 2021.