Con Risposta n. 86 del 27 marzo l’Agenzia delle entrate fa chiarezza su un tema molto dibattuto: la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni condominiali in edifici che hanno beneficiato del Superbonus 110%. (art. 119, Dl n. 34/2020).

Il caso riguarda l’ex abitazione del portiere in un condominio con oltre cento unità immobiliari, oggetto di interventi agevolati. L’istante chiedeva se la plusvalenza derivante dalla cessione dovesse essere imputata ai singoli condomini e come determinare il valore fiscale del bene.

Nella risposta fornita l’Amministrazione finanziaria chiarisce alcuni punti chiave: 

  • verifica individuale: la verifica delle eventuali esenzioni (ad esempio per immobili adibiti ad abitazione principale o acquisiti per successione) deve essere effettuata unità per unità, in relazione alla situazione dei singoli condomini;
  • plusvalenza tassabile: qualora non ricorrano cause di esclusione, la plusvalenza realizzata costituisce reddito imponibile in proporzione ai millesimi di proprietà, calcolata come differenza tra corrispettivo percepito e costo fiscale del bene;
  • determinazione del costo fiscale: per i beni ceduti entro cinque anni dalla conclusione degli interventi Superbonus, le spese agevolate al 110% non concorrono alla determinazione dei costi inerenti; oltre cinque anni, si tiene conto del 50% delle spese sostenute.