La prima sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 24632 del 13 settembre si è espressa in tema di procedure concorsuali ed ha affermato che, nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto "la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa" (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, purché lo iato temporale non sia irragionevole, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi "di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda".