Con la Risposta n. 302 del 28 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, come più volte chiarito dalla prassi, non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione, infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione.

Di qui l'impossibilità di applicare, con riferimento ai crediti d'imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura, le misure di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero quelle di cui all'articolo 28-ter del dPR n. 602 del 1973, al fine utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi ante-procedura prima dell'apertura della procedura concorsuale.

L'Agenzia Entrate peraltro ricorda che, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51 L.F.).