L’inadempimento del contribuente nel pagamento delle somme oggetto di rateazione legittima l’Amministrazione finanziaria a iscrivere a ruolo l’intero importo dovuto, senza necessità di una preventiva contestazione dell’inadempimento.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 30651 del 20 novembre 2025, precisando che trova applicazione l’art. 15-ter, primo comma, del d.P.R. 602/1973, richiamato dall’art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. 462/1997.
La Suprema Corte ha così censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto necessaria una formale previa comunicazione al contribuente, ribadendo invece che il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e consente all’Agente della riscossione di procedere al recupero integrale del debito.