Secondo il costante orientamento della giurisprudenza sul delitto ex art. 10 d.lgs. 74/2000, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, ma sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la Sentenza n. 21062 del 6 maggio 2021.