Il requisito del numero di figli minorenni va verificato al momento dell’esercizio dell’opzione per la proroga e non sull’intero periodo d’imposta.
Con Risposta n. 80 del 18 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’estensione temporale degli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, con particolare riferimento al requisito della presenza di figli minorenni.
L’istanza è stata presentata da un docente universitario che, dopo un periodo di lavoro all’estero, è rientrato in Italia nel 2019 ed ha fruito dell’incentivo previsto dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010.
Il contribuente aveva già fruito dell’agevolazione per il periodo 2019-2022 e, nell’aprile 2023, aveva esercitato l’opzione per la proroga del beneficio introdotta dal Decreto Crescita (Dl n. 34/2019), risultando genitore di un figlio minorenne. Nello stesso anno, nel mese di agosto, è nata la seconda figlia.
Dunque, il quesito riguardava la possibilità di accedere direttamente alla proroga più lunga, pari a sette anni aggiuntivi, considerando che nel corso del 2023 il contribuente è diventato genitore di due figli minorenni.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il requisito relativo al numero di figli minorenni deve essere verificato al momento dell’esercizio dell’opzione per la proroga, e non con riferimento all’intero periodo d’imposta.
Nel caso specifico il contribuente, che al momento del versamento nel mese di aprile 2023 aveva un solo figlio minorenne, potrà fruire dell’estensione del periodo agevolabile fino a otto periodi d’imposta, a nulla rilevando la circostanza che nel periodo d’imposta di esercizio dell’opzione (2023) avesse anche un altro figlio, atteso che tale evento si è verificato dopo l’esercizio medesimo. La nascita della seconda figlia, avvenuta successivamente al versamento eseguito nel mese di aprile del 2023, non consente quindi di beneficiare automaticamente della proroga più lunga.
Tuttavia, il contribuente potrà ottenere un’ulteriore estensione del beneficio, fino a undici anni complessivi, esercitando una nuova opzione entro il termine previsto (30 giugno 2027) e versando l’importo richiesto.
Resta fermo che qualora, entro la predetta data, avesse un terzo figlio, sarà possibile estendere ulteriormente il regime agevolato fino a tredici periodi d’imposta complessivi, beneficiando anche di una riduzione dell’importo dovuto per l’opzione.