L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 270 del 23 ottobre, è intervenuta per chiarire il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici percepiti dai professionisti, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024 sul regime dei rimborsi spese nel lavoro autonomo, ed ha precisato che il rimborso delle spese chilometriche, calcolato in base ai chilometri effettivamente percorsi e a una tariffa concordata, non costituisce un rimborso analitico ai fini dell’articolo 54, comma 2, del TUIR.

Nel caso esaminato, riguardante un professionista che aveva addebitato al cliente tali spese in fattura, l’Agenzia ha chiarito che il rimborso spese chilometrico, anche se calcolato secondo parametri oggettivi, non può essere escluso dal reddito se non risulta sufficientemente analitico e documentato.
Pertanto, l’importo deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del DPR n. 600/1973.