Con la Risposta n. 611 del 17 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, relativamente alle spese sostenute per la ristrutturazione di un'unità immobiliare residenziale, non è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR, se l'immobile, a seguito degli interventi, non avrà una destinazione d'uso abitativa ma sarà adibito a studio professionale.
Possibile invece fruire dell'ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in quanto tale detrazione, a differenza della prima, spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi.