Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), dal 1° marzo 2026, anche le agenzia viaggi applicheranno ritenute sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall’art. 25-bis del DPR 600/1973.
L’estensione dell’obbligo di ritenuta d’acconto non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma coinvolge una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati:
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agenzie di viaggio e turismo;
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agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
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agenti e commissionari di imprese petrolifere.
Il prelievo si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
La ritenuta è stabilita nella misura del 23% (corrispondente al primo scaglione IRPEF), ma la base imponibile su cui viene calcolata varia sensibilmente in base alla struttura organizzativa dell’agenzia:
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Base ordinaria (50%): in assenza di specifiche dichiarazioni, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione. L’effetto finanziario è una trattenuta effettiva dell’11,5% sul lordo.
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Base ridotta (20%): se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi, la base imponibile scende al 20%. In questo caso, il prelievo effettivo è del 4,6%.
Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia non può fare affidamento su un automatismo. È necessario inviare al committente (il Tour Operator o il fornitore che eroga la provvigione) una dichiarazione formale (ex DM 16 aprile 1983) attestante i requisiti necessari.
La norma è riferita alla data del pagamento (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, sarà soggetta a ritenuta.
Le nuove ritenute agenzia viaggi impongono una revisione dei processi interni. Il consiglio è di mappare già oggi i flussi provvigionali: l’impatto sulla liquidità corrente sarà immediato e potrebbe essere tangibile.