Con la Risposta n. 526 del 3 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto già precisato con la risoluzione n. 14/E del 2010, ha chiarito che la società che avvale del regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori può rivalutare i beni d’impresa beneficiando della misura introdotta dal Decreto “Agosto”, quindi senza procedere alla bollatura e alla vidimazione del prospetto di rivalutazione, introdotto dall’articolo 15, comma 2, della L. n. 342/2000, che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.