Con Risposta n. 225 del 22 agosto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile alle operazioni di scissione con scorporo disciplinate dall’articolo 2506.1 del codice civile ed ha affermato che la neutralità fiscale prevista dall’art. 173, comma 15-ter, TUIR per la scissione con scorporo vale solo se la beneficiaria è una società di nuova costituzione, e non si applica quando la beneficiaria è una società già esistente.
La pronuncia riguardava una società che intendeva trasferire un immobile a una controllata già esistente, chiedendo se l’operazione potesse beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 173, comma 15-ter, del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024.