A seguito delle proroghe operate dalla Commissione Europea al regime di esenzione dai dazi doganali e dall’Iva delle importazioni di merci destinate a fronteggiare la pandemia di Covid-19, in ragione del perdurare della situazione di emergenza, restano immutate la ratio e le finalità dell’agevolazione introdotta dalla Decisione UE n. 2020/491.

Su queste premesse l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 507 del 23 luglio 2021, ha chiarito che la società che opera nel campo delle apparecchiature biomedicali e che si occupa dell’importazione in Italia degli strumenti destinati a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 può, in qualità di soggetto che effettua le operazioni di importazione per conto di un soggetto legittimato all’applicazione del regime agevolativo, cedere gli stessi strumenti a quest’ultimo senza pagare l’Iva.