Con la Risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021 è stato chiarito che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009.

Nella Risposta n. 662 del 5 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate chiarisce che il contribuente proprietario insieme ad altri soggetti di un edificio unifamiliare ubicato in un Comune per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di evento sismico del 2012, che intenda effettuare interventi di messa in sicurezza e di miglioramento della classe sismica ed interventi di efficientamento energetico dell’edificio, potrà usufruire degli incentivi fiscali in misura maggiorata del 50% (cd. “Superbonus rafforzato”) se rinuncia formalmente al “contributo per la ricostruzione”. Secondo quanto previsto dai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del Decreto “Rilancio”, infatti, il Superbonus rafforzato spetta in alternativa al contributo per la ricostruzione.