Nella Risposta ad interpello n. 790 del 24 novembre scorso l'Agenzia Entrate ha chiarito che, relativamente ad un contratto di affitto della casa destinata al custode, stipulato con un condominio, l'acquirente-locatore persona fisica, nel presupposto che non agisca nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, può optare per il regime della cedolare secca.

L'Agenzia precisa inoltre che, poiché il trasferimento per atto tra vivi della proprietà di un immobile locato comporta il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, non sussiste alcun obbligo di stipulare un nuovo contratto. L'Istante può quindi optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello RLI entro il termine ordinario di 30 giorni decorrente dalla data del subentro al contratto di locazione.