Risponde del reato di bancarotta fraudolenta l’amministratore di fatto di una società fallita che ha trasferito, senza adeguato corrispettivo, i propri dipendenti ad altra impresa.

La Corte di cassazione, con la sentenza 3233 del 26 gennaio 2026, ha stabilito che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili che possono formare oggetto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Infatti, nel concetto di “beni” considerato dall’articolo 216 della legge fallimentare sono ricompresi tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, ossia quelli suscettibili di utilizzazione immediata, i beni strumentali ed anche i beni futuri.

La vicenda
La Corte di appello di Venezia riformava la sentenza del Gup del Tribunale di Padova che aveva affermato la responsabilità di un imputato, amministratore di fatto di una Srl, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, unificati ai fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta, aggravato ai sensi dell’articolo 219, comma 2 della legge fallimentare.