I sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, sono tenuti ad effettuare:

– al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno precedente
– al versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno precedente
– al versamento delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno precedente.