Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

Entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l’esclusione di quelli indicati dall’art. 4, comma 9, del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni). 

Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali previsti dal DL Sostegni, restituisce a quest’ultimo l’elenco, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti. 

L’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.

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