Con Risposta n. 308 del 9 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 5% prevista dalla legge di Bilancio 2025 sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri del Servizio sanitario nazionale si applica anche alle ore di “pronta disponibilità” effettivamente prestate, quando retribuite come straordinario. 

L’Agenzia, tenuto conto del parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministero della Salute, ha rettificato il precedente orientamento espresso nella Risposta n. 272/2025, estendendo l’ambito applicativo dell’agevolazione anche ai compensi correlati alla pronta disponibilità, in quanto riconducibili alla nozione di lavoro straordinario disciplinata dall’art. 47 del CCNL Comparto Sanità. 

L’aliquota sostitutiva del 5% si applica alle ore di pronta disponibilità quando queste si traducono in prestazioni lavorative effettive oltre l’orario ordinario, mentre restano esclusi dal beneficio i compensi per le prestazioni svolte in sede elettorale, non riconducibili al lavoro straordinario contrattuale.