Con la Risposta n. 245 del 13 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’associazione che si compone di professionisti (avvocati e commercialisti) iscritti ai rispettivi albi professionali, e che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, può richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna.
Tuttavia, la stessa associazione non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998.

A loro volta i commercialisti associati possono non richiedere una propria partita IVA e utilizzare la partita IVA dell’associazione per l’esercizio della professione ma, nelle attività connesse al visto di conformità, come ad esempio la tenuta della contabilità e la trasmissione telematica della dichiarazione vistata, non possono ricorrere ai servizi dell’associazione, dato che non hanno il controllo della stessa.
Diversamente, chiarisce ancora l’Agenzia, potranno utilizzare, come fanno attualmente, la società di servizi le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.