Con lo studio n. 88 2021 il Consiglio Nazionale del Notariato sostiene che la norma che sterilizza per cinque anni le perdite rilevanti delle società di capitali (articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020) si riferisce tanto alle perdite maturate durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 quanto a quelle maturate in precedenza e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Quindi la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La normativa in esame non coprirebbe invece le perdite che maturino nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, per queste perdite, tornerà applicabile la normativa ordinaria.