Sentenza 428 del 15.6.2021  Commissione Tributaria Regionale di Torino sez. V.

La signora XX  gestiva un bar all’interno di un edificio scolastico di Torino, ai sensi di quanto indicato nel D.L. 248/2007 art. 33bis dal 2008 spettava allo stesso Ministero il pagamento della TARI, mentre il contratto tra Provincia di Torino e la sig.ra XX prevedeva che erano a carico di quest’ultima le spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento, mentre nulla era indicato per la TARI.

Osserva la Commissione che il rapporto contrattuale tra Provincia di Torino e la sig.ra XX non esaurisce ogni altro e diverso rapporto discendente da esso e che quindi non è escluso che  non vi siano altre e diverse obbligazioni in capo all’aggiudicataria del bando, l’obbligazione di pagamento della TARI fa capo alla sig.ra XX  che non può invocare l’esenzione accordata al Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole statali, esenzione della quale non può avvantaggiarsi un soggetto privato e distinto dal predetto Ministero.