L'attività di selezione di bovini che l'allevatore effettua a favore di terzi avvalendosi delle proprie conoscenze e competenze tecniche e che si identifica come "intermediazione" a favore di un fornitore di bovini, dal quale riceve un compenso, proponendo ad allevatori terzi i capi di bestiame dallo stesso commercializzati, non rientra tra quelle dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzo delle risorse dell'azienda, di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile (attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata).

Dunque, sul piano fiscale, chiarisce l'Agenzia Entrate nella Risposta n. 446/2021 il reddito che ne consegue esula dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del TUIR.