Nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale dei costi di telefonia quando sono sostenuti nell’ambito di servizi resi ai clienti.
Con Risposta a interpello n. 71 del 9 marzo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i costi telefonici che costituiscono un fattore produttivo direttamente impiegato per erogare servizi ai clienti, e quindi correlati a ricavi integralmente imponibili, non sono soggetti al limite di deducibilità dell’80% previsto dall’articolo 102, comma 9, del TUIR, ma risultano integralmente deducibili secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.
Resta invece applicabile il limite dell’80% per le spese relative alla quota di autoconsumo o comunque suscettibili di utilizzo promiscuo.
Nella Risposta l’Agenzia precisa che le medesime conclusioni valgono anche per i costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere della società, qualora concorrano alla produzione di ricavi imponibili in Italia secondo il principio della tassazione mondiale (c.d. worldwide income taxation).
Il chiarimento arriva a seguito del quesito posto da una società italiana che fornisce servizi informatici e di procurement alle altre società del gruppo, anche tramite proprie stabili organizzazioni all’estero. Nell’ambito dei contratti di servizio, la società sostiene costi per telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, in parte utilizzati internamente e in parte integrati nei servizi resi ai clienti.
Poiché l’impresa è in grado di distinguere analiticamente i costi sostenuti per l’autoconsumo da quelli direttamente riferibili ai servizi erogati ai clienti, l’Agenzia riconosce che solo i primi restano soggetti alla limitazione di deducibilità prevista dal TUIR, mentre i secondi possono essere dedotti integralmente, in quanto direttamente collegati alla produzione dei ricavi.