Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/73 (al quale rimanda l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 per l’IRAP); per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

In linea generale, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Tuttavia, il calendario delle scadenze di quest’anno è reso particolarmente complesso dall’incrocio tra i regimi “premiali” (ISA e tracciabilità) e le nuove norme sul Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Per determinare la scadenza corretta, dobbiamo distinguere tre situazioni in base alle scelte fatte dal contribuente in merito al CPB:

  1. Soggetti NO CPB: per chi non aderisce al Concordato, valgono i termini ordinari (eventualmente ridotti dai regimi premiali ISA/Tracciabilità).

  2. Soggetti CON CPB (senza sanatoria): l’adesione al Concordato comporta, ai sensi dell’art. 34 c. 2 del D.Lgs. 13/2024, la proroga automatica di un anno dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre dell’anno di adesione.

  3. Soggetti CON SANATORIA (ravvedimento speciale): per chi aderisce alla sanatoria ex art. 2-quater D.L. 113/24, i termini relativi alle annualità sanate sono prorogati al 31 dicembre 2027.


Le scadenze al 31 dicembre 2025

Al netto delle proroghe sopra citate, al 31 dicembre 2025 scadrebbero naturalmente i termini per:

  • Il periodo d’imposta 2019 (regime ordinario);

  • Il periodo d’imposta 2020 (solo per chi ha punteggio ISA 8, grazie alla riduzione di 1 anno);

  • Il periodo d’imposta 2021 (solo per chi usa mezzi tracciati ex art. 3 D.Lgs. 127/15, grazie alla riduzione di 2 anni).

Attenzione però: se il contribuente che ricade in queste casistiche ha aderito al CPB 2025-2026, la scadenza di queste annualità (che cadrebbe il 31/12/2025) slitta automaticamente al 31/12/2026, anche senza aver fatto la sanatoria.


Condizioni di validità

I termini indicati si intendono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e subordinati a:

  • Assenza di dichiarazione integrativa: la presentazione di una integrativa riapre i termini per i soli elementi oggetto di integrazione.

  • Rispetto del contraddittorio: se l’Ufficio notifica lo schema di atto e i termini a difesa scadono dopo il 31/12 (o nei 120 giorni precedenti), la decadenza è posticipata (art. 6-bis L. 212/2000).

  • Attività estere (Black List): resta fermo il raddoppio dei termini (art. 12 D.L. 78/09) per investimenti in paradisi fiscali non dichiarati nel quadro RW.

Di seguito una tabella di sintesi per orientarsi tra le diverse scadenze.

Tabella di riepilogo: scadenza termini accertamento al 31/12/2025

Periodo d’Imposta Regime del Contribuente Scadenza se NO CPB Scadenza se SI CPB 2025-26 (Senza Sanatoria) Scadenza se SI SANATORIA
2019 Ordinario 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027
2020 Premiale ISA 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027
2021 Tracciabilità 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027