Viviamo in un’epoca di continuo fermento e rapidità, fattori che emergono con forza nelle analisi del mondo del lavoro, ormai protagonista della velocità incessante della nostra società. In questo contesto, la formazione e la preparazione diventano asset fondamentali, portando a una valorizzazione sempre più marcata della visione gestionale unica dei fondi interprofessionali.

Il punto di riferimento normativo è il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 gennaio 2026. Questo provvedimento ha introdotto le nuove linee guida per l’attivazione, il funzionamento e la vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali dedicati alla formazione continua. Il nuovo decreto sostituisce i precedenti pilastri della disciplina, ovvero la Circolare n. 36 del 2023 del Ministero del Lavoro e la Circolare n. 1 del 2018 dell’ANPAL.

Il nuovo assetto operativo e le risorse
Il decreto delinea nuove condizioni giuridiche in un ambito operativo profondamente mutato, segnato dal superamento dell’ANPAL. Ai fondi sono stati conferiti poteri più ampi, supportati da una certificazione totale delle competenze e dalla gestione integrata con il sistema informativo nazionale del lavoro.

Una delle novità più significative riguarda l’incremento delle risorse: sono stati stanziati oltre 125 milioni di euro per soddisfare le numerose domande di finanziamento che, in passato, restavano spesso inevase per mancanza di fondi. L’obiettivo è adottare una visione univoca, definendo chiaramente le responsabilità delle singole parti coinvolte.
I fondi interprofessionali sono confermati come strumenti di pubblica utilità con un impatto reale sulla formazione dei lavoratori. Sebbene siano finanziati dal contributo dello 0,30% versato dai datori di lavoro, essi sono ora soggetti a un sistema di monitoraggio e coordinamento più rigoroso.

Requisiti, Criteri e Sostenibilità
Il principio di attivazione resta legato alla richiesta di autorizzazione: i fondi non possono essere costituiti senza accordi tra le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Non si tratta di un bando, bensì della copertura di domande già inoltrate dai datori di lavoro privati.

La concessione dei finanziamenti segue criteri precisi:

  • ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • allocazione territoriale delle risorse nel rispetto dei plafond regionali;
  • coerenza dei progetti formativi con le finalità del fondo.

All’autorizzazione ministeriale si affianca ora un piano triennale di fattibilità per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e la conformità agli standard di funzionamento. Sono state inoltre introdotte verifiche periodiche basate su indici minimi di sostenibilità; il mancato rispetto di tali parametri può comportare la revoca dell’autorizzazione.

Gestione finanziaria e Trasparenza
Il controllo sulla gestione finanziaria è stato ampliato, specificando con precisione le attività finanziabili. Mentre la quota principale deriva dallo 0,30%, le spese di funzionamento variano in base al numero di lavoratori iscritti al fondo. È stato introdotto l’obbligo di costituire il FEGR (Fondo economie di gestione e rischi), alimentato da accantonamenti annuali per coprire eccedenze di spesa o somme non riconosciute in fase di controllo.

Per garantire trasparenza ed evitare duplicazioni di finanziamenti, è previsto l’obbligo di contabilità separata tra risorse integrative e complementari. I piani formativi distinguono tra “conto individuale” e “conto collettivo”, ciascuno soggetto a specifici regimi giuridici, in particolare per quanto concerne la normativa sugli aiuti di Stato.

Digitalizzazione e Certificazione
L’efficacia dei fondi dipende oggi dalla loro digitalizzazione: i sistemi devono interfacciarsi con le piattaforme ministeriali per garantire la totale tracciabilità delle attività formative. Le competenze acquisite dai lavoratori dovranno essere trasparenti e integrate nel sistema nazionale di certificazione, valorizzando così concretamente le politiche attive del lavoro.