La suprema Corte conferma la legittimità del diniego espresso al rimborso Iva, fondato sulla riclassificazione di un cespite alienato, che ha portato al non superamento del test di operatività.

In tema di società di comodo, ai fini del superamento del test di operatività, i proventi realizzati da una compravendita immobiliare devono essere considerati plusvalenze e non ricavi, dal momento che l'immobile stesso è stato legittimamente considerato patrimonio della società in quanto iscritto nel registro cespiti, ossia nel registro in cui vanno annotati tutti i beni acquistati dall'azienda e iscritti a bilancio fra le immobilizzazioni. Ciò, anche in considerazione del lungo termine trascorso tra l'acquisto e la vendita dell'immobile.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 27775 del 12 ottobre 2021, con cui ha rigettato il ricorso di una società confermando la legittimità del diniego espresso di rimborso Iva emesso dall’Agenzia delle entrate.