Sul sito del Governo risultano aggiornate le FAQ relative alla certificazione verde ed in merito segnaliamo che:

  • i clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o altro tecnico non sono tenuti all’obbligo di verifica del lasciapassare verde, restando però una loro facoltà
  • i tassisti non sono tenuti ad effettuare alcuna verifica
  • i datori di lavoro di colf e badanti sono invece tenuti alla verifica

Per le aziende la risposta al quesito “Chi controlla il professionista” che accede a luoghi di lavoro pubblici e privati non fa che confermare quanto già da noi affermato e cioè che il controllo in questione viene effettuato anche nei confronti di tutti i lavoratori (anche se dipendenti di altri) che accedono ad uffici-aziende private non in veste di clienti (ad es. il commercialista che si reca presso la sede di un cliente è soggetto a verifica), precisa inoltre la risposta che il titolare dell’azienda che opera al suo interno (aggiungiamo noi anche i soci) viene sottoposto a verifica del lasciapassare dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

Le risposte ribadiscono inoltre che

  • non si deroga dalla distanza interpersonale di 1 metro e sono confermate le disposizioni recate dalle precedenti linee guida (es. parafiato, liquido igienizzante etc.etc.)
  • le aziende che effettueranno controlli a campione non saranno sanzionate per eventuali violazioni qualora che tali controlli siano stati effettuati nel rispetto del modello organizzativo adottato