La pronuncia conferma un orientamento che estende le presunzioni bancarie a tutti i contribuenti, distinguendone però l’efficacia probatoria in base alla tipologia di operazione.
Con l’Ordinanza n. 6740 del 20 marzo 2026 la Corte di Cassazione torna sul valore probatorio delle operazioni bancarie ai fini degli accertamenti fiscali, ribadendo un principio ormai consolidato in materia di imposte dirette.
In particolare, i giudici affermano che la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai conti bancari, prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, non riguarda soltanto imprenditori e lavoratori autonomi, ma si estende alla generalità dei contribuenti, a prescindere dalla categoria reddituale.
Resta tuttavia ferma la distinzione tra versamenti e prelevamenti.
Alla luce dell’orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 228/2014), infatti:
- i versamenti assumono valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti;
- i prelevamenti, invece, rilevano solo per i titolari di reddito d’impresa, restando esclusi i lavoratori autonomi.