L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sul DL n. 157/2021 che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative al decreto “Antifrodi” bonus edilizi.

In una di queste viene chiesto se l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese.

Nella risposta fornita l’Agenzia chiarisce che innanzitutto che l’art. 121, comma 1-ter, lettera b), del DL “Rilancio” prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, ad essa deve riferirsi la nuova attestazione richiesta.
Come indicato quindi nel citato articolo, per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus (bonus ristrutturazioni, efficienza energetica, antisisma, facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica) è necessario far asseverare la sola congruità delle spese.