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La fruizione del credito formazione 4.0
L’articolo 1, comma 214, L. 160/2019 prevede che il credito d’imposta formazione 4.0 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili”. L’agevolazione è fruibile in unica soluzione. La fruizione del credito formazione 4.0 resta subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 04.05.2018. La risoluzione dell’Agenzia Entrate [...]