Con l'Ordinanza n. 29527 del 24 dicembre 2020 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, ha chiarito che, in caso di trasferimenti riguardanti beni per i quali sono previste aliquote diverse, se per i singoli beni non sono stati pattuiti corrispettivi distinti, l'imposta di registro si applica con l'aliquota più elevata.

Il caso esaminato dalla Corte ha riguardato una compravendita di fabbricati ad uso abitativo e dei terreni circostanti, situati in "Zona di Salvaguardia Ambientale", a cui le parti attribuivano natura pertinenziale.
Nell'atto di compravendita era stato indicato un prezzo/valore globale, senza alcuna indicazione distinta del prezzo del fabbricato e di quello dei terreni.