Compensazione crediti fiscali, responsabilità del contribuente e operato dei professionisti: la Corte di Cassazione torna a chiarire i limiti dell’affidamento al commercialista e gli effetti sul recupero delle imposte.

Con la Sentenza n. 13910 del 15 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione V civile, ha esaminato il ricorso di un contribuente destinatario di un atto di recupero, emesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge n. 311/2004, per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta ritenuti inesistenti.

Il contribuente aveva contestato l’atto sostenendo di non essere responsabile, in quanto l’utilizzo dei crediti era avvenuto tramite un revisore contabile poi coinvolto in indagini penali per indebita compensazione. La Commissione tributaria regionale aveva però confermato la legittimità del recupero, evidenziando l’obbligo di vigilanza in capo al contribuente sull’operato del professionista incaricato.

La decisione della Cassazione

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha confermato l’impostazione dei giudici di merito, ribadendo un principio ormai consolidato: il contribuente non è esonerato dagli obblighi tributari per il solo fatto di aver affidato ad un professionista la gestione degli adempimenti fiscali.

Secondo i giudici di legittimità, l’affidamento a un intermediario non elimina la responsabilità del soggetto passivo, il quale è tenuto a vigilare sull’effettivo adempimento degli obblighi dichiarativi e fiscali. 
L’eventuale condotta fraudolenta del professionista può rilevare solo se dimostrata e tale da escludere completamente la riferibilità dell’operazione al contribuente.

Resta invece ferma la legittimità del recupero delle imposte in caso di utilizzo di crediti inesistenti, mentre l’eventuale esonero da responsabilità può riguardare esclusivamente sanzioni e interessi nei limiti previsti dall’ordinamento.

La Corte ha quindi riaffermato che l’errore o l’infedeltà del consulente non interrompe il legame giuridico tra contribuente e obbligazione tributaria, confermando la centralità del dovere di controllo sull’operato del professionista incaricato.