Il Decreto Sostegni bis (articolo 18 D.L. 73/2021) ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’IVA attraverso l’emissione di note di credito.

La nuova disposizione è applicabile alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma e quindi dal 26 maggio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).

Per le procedure concorsuali iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’IVA potrà avvenire a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento o
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione in aumento, per versare la relativa imposta a debito.