Con Sentenza n. 901/4 del 7 marzo 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha chiarito che il criterio di determinazione della base imponibile ai fini IRAP è rappresentato dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

La conclusione raggiunta dalla Corte si rifà al principio espresso dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite) nella sentenza n. 9451/2016, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.