L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito il trattamento delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia in caso di successivo trasferimento della residenza.

In particolare, viene precisato che il diritto alla detrazione per lavori effettuati nel 2025 su un immobile adibito ad abitazione principale al momento del pagamento non viene meno se, nel 2026, il contribuente trasferisce la propria residenza. Il beneficio fiscale, infatti, spetta a chi ha sostenuto le spese e ha rispettato i requisiti previsti al momento dei pagamenti, e continua a produrre effetti anche se l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

L’unica eccezione riguarda l’ipotesi di cessione dell’immobile prima del termine del periodo di fruizione dell’agevolazione. In tal caso, le quote residue della detrazione possono essere trasferite all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
In assenza di vendita, quindi, il semplice cambio di residenza non incide sulla possibilità di continuare a beneficiare delle rate residue della detrazione negli anni successivi.