L’impegno, assunto dal figlio, di far vivere i genitori nell’immobile ricevuto in donazione, è un onere di carattere modale che non presenta in alcun modo natura di corrispettivo.

In un atto di donazione di immobile, l’obbligazione assunta dal figlio donatario nei confronti dei genitori donanti, che prevede la concessione in godimento della stessa casa per tutta la vita dei genitori, non è opponibile ai creditori procedenti e all’aggiudicatario del bene, non potendo rientrare fra i diritti reali. È errata la conclusione del giudice di merito che aveva ritenuto applicabili le disposizioni che disciplinano la locazione, non considerando invece, la totale assenza di corrispettività nell’impegno preso dal donatario. È in sintesi la conclusione dell’ordinanza n. 4357/2024 della Cassazione.