Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto n. 107/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale.

Come riportato dall’art. 2 del Decreto le “attività diverse” si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dallo stesso ente. 

Il Decreto, inoltre, all’art. 3 chiarisce anche che le “attività diverse” si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: 

  • i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  • i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.