La sezione III del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 aggiorna e sostituisce le precedenti linee-guida del 2021 e del 2023, introducendo una disciplina minuziosa che traduce in buone prassi operative le importanti novità legislative introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto “correttivo”).
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata cessa di essere un mero elenco di raccomandazioni isolate e si trasforma in un dispositivo organico di regolazione dei comportamenti dei soggetti coinvolti.
Accettazione dell’incarico, indipendenza e requisiti dell’esperto
La sezione III dell’aggiornamento introdotto dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 delinea la declinazione operativa delle prescrizioni normative relative alla composizione negoziata, codificando le migliori pratiche per la soluzione concordata della crisi sotto forma di raccomandazioni e buone prassi orientative.
All’interno di questa architettura procedimentale, la tempestività assume un ruolo vitale: l’esperto designato è tenuto ad accettare l’incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina.
In questo ristretto arco temporale, il professionista deve esaminare la documentazione presente sulla piattaforma telematica.
In sede di accettazione, oltre a verificare il possesso delle specifiche competenze in relazione alla complessità dell’impresa, il professionista deve accertare la propria indipendenza e verificare il rispetto di un preciso vincolo organizzativo: la conferma di avere al massimo un solo altro incarico di composizione negoziata in corso.
La precisazione contenuta nell’aggiornamento del 23 aprile 2026 non modifica il numero dei mandati, ma ne evolve la modalità operativa di controllo e dichiarazione:
- la formulazione testuale: dove la vecchia disposizione stabiliva genericamente che l’esperto non potesse assumere più di due incarichi contemporaneamente, il testo del protocollo 2026 (sezione III, par. 1.1) sposta l’adempimento al momento dell’accettazione, imponendo al professionista di confermare telematicamente di avere al massimo un solo altro incarico di composizione negoziata in corso;
- il vincolo procedurale in piattaforma: la vera novità dell’aggiornamento del 2026 consiste nell’obbligo di rendere questa dichiarazione in modo espresso, codificato e vincolante entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla designazione, inserendo la comunicazione direttamente nella piattaforma telematica secondo un modulo standardizzato (l’allegato 3) da trasmettere poi via pec all’imprenditore.
Sotto il profilo dell’indipendenza e dell’onorabilità, i requisiti stabiliti dal protocollo sono estremamente rigidi:
- l’esperto deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate da rapporti personali o professionali;
- opera un divieto quinquennale (look-back period): il professionista e i soggetti appartenenti alla sua medesima associazione professionale non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo, né aver posseduto partecipazioni azionarie nell’impresa;
- opera un regime di incompatibilità successiva (lock-out): chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata, fatte salve le attività esecutive degli accordi o le richieste dell’autorità giudiziaria.
La valutazione della perseguibilità del risanamento e il trattamento dell’insolvenza
Il primo atto formale dell’esperto consiste nella convocazione senza indugio dell’imprenditore per valutare le concrete prospettive di risanamento, raccogliendo informazioni anche presso l’organo di controllo e il revisore legale, se presenti. Nel corso di questo primo incontro, l’esperto assume una funzione di presidio di legalità: deve ricordare all’imprenditore i doveri di correttezza e buona fede, gli obblighi di informativa completa, veritiera e trasparente, nonché i vincoli di gestione ordinaria e straordinaria . L’adempimento di tali doveri di buona fede rappresenta, peraltro, il presupposto indispensabile affinché l’imprenditore possa successivamente accedere, ricorrendone le condizioni, alla proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Un principio cardine chiarito dal protocollo riguarda il trattamento degli stati patologici dell’impresa: l’eventuale ravvedimento o emersione di uno stato di insolvenza non costituisce un fattore ostativo all’accesso o alla prosecuzione della composizione negoziata. Qualora l’insolvenza risulti reversibile, le trattative possono legittimamente aver luogo; tuttavia, l’esperto deve orientare tempestivamente l’azione verso la conclusione di accordi con i creditori o verso la cessione del compendio aziendale al fine di rendere il debito sostenibile.
Rispetto ai precedenti decreti, il protocollo 2026 affronta con maggiore pragmatismo il confine tra crisi e insolvenza. Viene ribadito il principio secondo cui l’eventuale ravvedimento di uno stato di insolvenza non blocca la composizione negoziata, a patto che esistano concrete prospettive di risanamento, anche tramite la cessione dell’azienda per rendere il debito sostenibile.
Tuttavia, l’aggiornamento introduce un severo argine economico a tutela dei creditori. L’esperto ha l’obbligo di effettuare un vaglio rigoroso qualora si trovi dinanzi a una continuità aziendale che assorbe liquidità (ovvero che “brucia” cassa): in presenza di un flusso finanziario negativo, se l’imprenditore non è disponibile a immettere nuove risorse e il compendio aziendale è privo di valore autonomo, l’esperto deve valutare immediatamente, nel confronto critico con l’azienda, se sia opportuno interrompere la procedura prima ancora di avviare trattative destinate al fallimento.
La gestione dei gruppi di imprese e il regime di vigilanza sulla gestione aziendale
Il protocollo disciplina minuziosamente le fattispecie in cui la composizione negoziata interessi un gruppo di imprese:
- istanza unica di nomina: l’esperto deve verificare tempestivamente quale sia l’impresa avente il centro degli interessi principali (COMI) nel territorio dello stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, agevolando l’imprenditore nell’individuazione del tribunale territorialmente competente per la richiesta di misure protettive o autorizzazioni ;
- conduzione delle trattative: l’esperto assolve i propri compiti in modo unitario per tutte le imprese del gruppo, salvo che la trattazione congiunta renda i negoziati eccessivamente gravosi, legittimando la separazione delle trattative per singole imprese ;
- coinvolgimento di entità in bonis: l’esperto ha la facoltà di chiedere l’intervento nelle trattative di società del gruppo non in crisi, qualora queste abbiano concesso garanzie a favore del debitore o manifestino un interesse economico al risanamento;
- finanziamenti infragruppo: i flussi finanziari erogati a favore di società controllate o sottoposte a comune controllo dopo la presentazione dell’istanza sono esplicitamente esclusi dalla postergazione legale (articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile), a condizione che l’imprenditore abbia formulato preventiva informativa scritta all’esperto e questi non abbia iscritto il proprio formale dissenso.
In termini di vigilanza sulla gestione, l’imprenditore mantiene la guida ordinaria e straordinaria dell’attività, ma è assoggettato a un obbligo di disclosure preventiva scritta per tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per i pagamenti non coerenti con le trattative.
Il protocollo introduce un rigido sistema di disclosure preventiva: l’imprenditore deve informare l’esperto per iscritto e con adeguato preavviso in merito al compimento di atti di straordinaria amministrazione e di pagamenti che possano non risultare coerenti con le prospettive di risanamento. Il protocollo fornisce un elenco esemplificativo di tali atti: operazioni sul capitale, concessione di garanzie, pagamenti anticipati, cessioni pro soluto di crediti, rimborsi di finanziamenti ai soci ed effettuazione di significativi investimenti .
Qualora l’esperto ritenga che un atto o un pagamento arrechi pregiudizio all’interesse dei creditori, alle trattative o al risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo . Se l’imprenditore decide di dare comunque esecuzione all’atto nonostante la segnalazione, l’esperto deve iscrivere il proprio formale dissenso nel registro delle imprese, a condizione che l’atto pregiudichi l’interesse dei creditori e non soltanto l’andamento delle trattative .
Il ruolo dell’esperto nelle trattative, la rinegoziazione e la tutela del credito
Nello svolgimento dei negoziati, l’esperto opera in posizione di assoluta terzietà, imparzialità e indipendenza: egli non assiste professionalmente l’imprenditore né si sostituisce alle parti nell’esercizio della loro autonomia privata, ma ha il compito esclusivo di facilitare la comunicazione e stimolare il raggiungimento di accordi . Il protocollo tutela rigorosamente la riservatezza delle informazioni acquisite, vietando all’esperto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e sancendo l’inopportunità di una sua successiva designazione quale commissario giudiziale o curatore dell’impresa . Per preservare tale riservatezza, l’esperto può condurre incontri separati con i singoli interlocutori, specialmente nelle fasi iniziali della procedura .
Un pilastro a tutela della stabilità aziendale durante le trattative è rappresentato dalle limitazioni imposte ai creditori in pendenza di misure protettive:
- i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti preesistenti;
- per le banche e gli intermediari finanziari, l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé un motivo legittimo per la sospensione o la revoca delle linee di credito, né per una riclassificazione del credito in senso peggiorativo;
- l’eventuale revoca o sospensione degli affidamenti richiede una motivazione specifica ed analitica ancorata alle regole di vigilanza prudenziale, restando escluse motivazioni generiche basate sul mero utilizzo irregolare dei conti o sul peggioramento del merito creditizio non riscontrato da una ridotta capacità di soddisfacimento .
Spetta inoltre all’esperto un ruolo attivo nella rinegoziazione dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita: in presenza di sopravvenute alterazioni dell’equilibrio contrattuale che rendano la prestazione eccessivamente onerosa, l’esperto invita formalmente le parti a rideterminare il contenuto del rapporto secondo buona fede, ricordando che comportamenti ostruzionistici violano i doveri di collaborazione e possono essere sanzionati dal tribunale tramite misure cautelari .
Soluzioni di risanamento, finanza nuova e flussi procedurali
Il protocollo orienta l’attività dell’esperto verso la ricerca di soluzioni concrete e proporzionate, stimolando l’imprenditore a formulare proposte che assicurino il perfetto equilibrio tra i sacrifici richiesti ai creditori e le utilità derivanti dalla continuità aziendale. A tale fine, l’imprenditore può proporre transazioni fiscali ed erariali per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, supportate da una relazione di convenienza redatta da un professionista indipendente e da un visto di veridicità dei dati aziendali emesso da un revisore legale (figura rigorosamente distinta dall’attestatore) .
L’esperto è inoltre chiamato a esprimere il proprio parere tecnico al tribunale in merito alle richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili . Nella stesura del parere, il professionista deve verificare la concreta utilità della finanza nuova nel prevenire un danno grave e irreparabile alla continuità (es. funzionalità rispetto al ciclo degli approvvigionamenti o ripristino della regolarità del DURC per la partecipazione a gare pubbliche) . L’erogazione deve risultare complessivamente vantaggiosa per il ceto creditorio, presupponendo la prospettiva di un margine operativo lordo positivo al netto delle componenti straordinarie o, in caso di MOL negativo, un adeguato compenso derivante dalla salvaguardia del valore del compendio in continuità .
Laddove il risanamento richieda la cessione dell’azienda o di rami di essa, l’esperto vigila affinché l’individuazione dell’acquirente avvenga nel pieno rispetto del principio di competitività, suggerendo l’organizzazione di una data room informativa per la raccolta di manifestazioni d’interesse e offerte vincolanti scritte e garantite . La solidarietà tributaria del cessionario per i debiti del cedente (art. 14 d.lgs. 472/1997) viene esplicitamente meno qualora la cessione avvenga nell’ambito della composizione negoziata o degli altri strumenti di regolazione della crisi, purché non attuata in frode ai creditori.
La tutela del credito bancario: la stretta sulle revoche ingiustificate degli affidamenti
L’aggiornamento del 2026 interviene con forza nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari per evitare che l’accesso alla composizione negoziata provochi un automatico e ingiustificato blocco delle linee di finanziamento pendenti.
Il protocollo introduce regole precise:
- l’accesso alla procedura e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé un motivo di sospensione, revoca o peggioramento della classificazione del credito (es. a credito deteriorato);
- le circostanze invocate dalle banche per modificare i contratti non devono essere preesistenti all’accesso alla composizione negoziata;
- la sospensione o la revoca delle linee di credito richiedono una motivazione specifica legata all’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Non costituiscono motivazioni idonee il semplice avvio della composizione, l’irregolare utilizzo storico degli affidamenti in assenza di un aggravamento del rischio o il mero riferimento generico al peggioramento del merito creditizio .
Cessioni competitive, la figura del CRO e la transazione fiscale
Laddove la soluzione della crisi passi attraverso il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, il protocollo 2026 accentua l’obbligo di ricorrere al principio di competitività per la selezione dell’acquirente, al fine di garantire la trasparenza e massimizzare il realizzo. L’esperto guida l’imprenditore nell’organizzazione di una data room informativa (utilizzando anche la piattaforma telematica) per raccogliere manifestazioni d’interesse scritte e offerte vincolanti munite di adeguate garanzie.
Inoltre, viene chiarito che la solidarietà tributaria del cessionario per i debiti del cedente non opera se il trasferimento avviene all’interno della composizione negoziata.
Per favorire le negoziazioni complesse, l’aggiornamento introduce la facoltà di nominare di comune accordo un soggetto indipendente responsabile del processo di risanamento in fase esecutiva, denominato chief restructuring officer (CRO). Questa figura è considerata particolarmente utile quando l’accordo prevede il rilascio di strumenti finanziari partecipativi (SFP) o ristori condizionati al raggiungimento di futuri target reddituali (earn-out).
Per evidenti ragioni di incompatibilità, l’esperto e i suoi colleghi di studio non possono assumere il ruolo di CRO.
Infine, sul piano delle proposte transattive verso le agenzie fiscali (entrate e dogane) per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari erariali, il protocollo specifica i requisiti documentali: la proposta deve essere corredata da una relazione di convenienza redatta da un professionista indipendente e da una distinta relazione sulla veridicità dei dati aziendali emessa dal revisore legale, formalizzando una netta separazione tra le due figure professionali .
Conclusione dell’incarico e relazione finale
L’incarico dell’esperto si conclude fisiologicamente alla decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina, prorogabile per un massimo di ulteriori 180 giorni su accordo delle parti interessate e con il consenso dell’esperto stesso.
Il procedimento può interrompersi anticipatamente in via patologica (mancata comparizione ingiustificata dell’imprenditore o accertata assenza di concrete prospettive di risanamento) oppure in via virtuosa (individuazione di una delle soluzioni di cui all’art. 23 CCII).
Al termine del percorso, l’esperto formalizza la chiusura inserendo nella piattaforma telematica la relazione finale, dalla quale devono risultare l’attività svolta, le autorizzazioni richieste, l’utilizzo di misure protettive e le considerazioni tecniche sull’idoneità della soluzione individuata.
La novità metodologica risiede nell’obbligo per l’esperto di esprimere un parere motivato circa l’idoneità dei contratti stipulati ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, valutando la sostenibilità finanziaria del debito lungo tale orizzonte biennale .
La semplificazione per le imprese sotto-soglia
Il principio di proporzionalità amministrativa riceve una spinta decisiva nelle regole dedicate alle imprese sotto-soglia (imprese minori).
Per sopperire alle frequenti lacune dei sistemi informativi interni delle micro-imprese, il protocollo 2026 introduce tre importanti modifiche semplificate:
- la situazione patrimoniale e l’elenco dei creditori possono essere compilati ed aggiornati dall’imprenditore tramite l’estrazione e l’incrocio massivo dei dati presenti nelle banche dati pubbliche ufficiali, quali il cassetto fiscale, le banche dati degli enti previdenziali, la centrale rischi della Banca d’Italia e i registri IVA;
- qualora non sia possibile procedere altrimenti, l’esperto è autorizzato a eseguire il test pratico di perseguibilità del risanamento avvalendosi esclusivamente dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni IVA storiche, integrate con le evidenze dei registri contabili obbligatori;
- il piano di risanamento redatto dall’impresa sotto-soglia può essere legittimamente circoscritto alle sole grandezze economiche, senza l’obbligo di una formale conversione finanziaria nei flussi di cassa complessi. In questo scenario semplificato, i flussi al servizio del debito si stimano partendo dal margine lordo operativo risultante dal piano economico, deducendo gli investimenti previsti e la stima delle imposte sul reddito correnti.