Il successo della composizione negoziata e la sua idoneità a favorire il risanamento delle imprese in crisi dipendono in misura diretta dalla qualificazione tecnica del professionista chiamato a facilitare le trattative.

La sezione IV del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 ridisegna le linee-guida per una formazione unitaria ed omogenea di tutte le categorie professionali e dei manager, confermando l’obbligo del percorso formativo specifico di 55 ore complessive quale presupposto per l’iscrizione e il mantenimento della presenza negli elenchi regionali. 

La vera discontinuità rispetto ai precedenti decreti del 2021 e del 2023 risiede nel profondo aggiornamento dei contenuti didattici, i quali integrano in modo sistemico le novità del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto “correttivo”) e si articolano in moduli specialistici affidati a docenti con competenze mirate: 

Modulo formativo e ripartizione oraria

Qualificazione del corpo docente richiesto

Principali focus tematici e competenze specifiche tratte

Modulo 1: contesto e presupposti (4 ore) 

Avvocati, commercialisti o professori universitari esperti di crisi 

Analisi differenziale degli strumenti, risanamento diretto e indiretto, flessibilità dello strumento . 

Modulo 2: sistema delle norme (4 ore) 

Avvocati, professori di materie giuridiche o magistrati 

Focus su rinegoziazione contrattuale, misure protettive e procedimenti ex articoli 19 e 22 . 

Modulo 3: domanda e piattaforma (3 ore) 

Dottori commercialisti ed esperti contabili o professori di materie aziendali 

Lettura tecnica della centrale rischi e peculiarità delle certificazioni fiscali . 

Modulo 4: test pratico e sostenibilità (5 ore) 

Dottori commercialisti ed esperti contabili o professori di materie aziendali 

Logiche sottostanti al test, calcolo del rapporto $A/B$ e gestione dei disequilibri . 

Modulo 5: redazione del piano (5 ore) 

Dottori commercialisti ed esperti contabili o professori di materie aziendali 

Il piano come processo, esame della check-list ed avvertenze per le sotto-soglia . 

Modulo 6: protocollo di conduzione (7 ore) 

Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro o professori universitari 

Gestione dell’impresa, esercizio del dissenso, virtual data room e accordi fiscali . 

Modulo 7: tecniche di negoziazione (10 ore) 

Formatori teorici e pratici abilitati in materia di mediazione ex dm 150/2023 

Tecniche di facilitazione multiparte, coaching relazionale e laboratori su casi pratici. 

Modulo 8: esposizioni bancarie (4 ore) 

Avvocati, commercialisti, docenti o funzionari della Banca d’Italia 

IFRS 9, staging, calendar provisioning, definizioni di NPE (UTP e sofferenze) . 

Modulo 9: rapporti di lavoro (4 ore) 

Avvocati, consulenti del lavoro, docenti o magistrati del lavoro 

Procedure di consultazione sindacale, ammortizzatori sociali, tutele e crediti. 

Modulo 10: liquidazione patrimonio (4 ore) 

Dottori commercialisti ed esperti contabili o professori di materie aziendali 

Stima del valore di realizzo dell’azienda e determinazione del canone di affitto . 

Modulo 11: esito e relazione (5 ore) 

Avvocati, commercialisti, docenti o magistrati ordinari 

Soluzioni dell’articolo 23, parere motivato biennale e concordato semplificato. 

L’aggiornamento introduce l’obbligo di somministrare la formazione anche a distanza per garantire la massima omogeneità sul territorio nazionale, introducendo l’obbligo di svolgere verifiche sull’effettiva ed efficace fruizione dei corsi.

La piattaforma telematica nazionale: tutele d’accesso e la nuova virtual data room

Il baricentro operativo della procedura è la Piattaforma Telematica, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza ministeriale. 

La sezione V del decreto disciplina l’infrastruttura tecnologica della composizione negoziata, la cui gestione tecnica rimane affidata a Unioncamere sotto la diretta vigilanza ministeriale . 

Il portale internet si articola in due macro-aree distinte, finalizzate a garantire il perfetto bilanciamento tra la trasparenza delle informazioni e la riservatezza dei dati aziendali protetti: 

1. L’area pubblica ad accesso libero

Non richiede alcuna autenticazione informatica e mette a disposizione degli utenti i pilastri metodologici della procedura: il programma per l’esecuzione del test pratico, la lista di controllo particolareggiata, il protocollo di conduzione delle trattative, la modulistica uniforme, le informazioni sulla documentazione da allegare e i curricula degli esperti che hanno accettato la nomina . 

2. L’area riservata e la segregazione dei dati

Accessibile esclusivamente tramite dispositivi di identità digitale, è configurata come il vero motore operativo del risanamento. 

L’accesso è rigidamente differenziato a seconda della qualificazione giuridica dell’utente: l’imprenditore, i suoi consulenti delegati e gli organi di controllo hanno accesso completo a tutti i dati; il segretario generale e la commissione visionano le istanze di competenza; l’esperto accede all’intero fascicolo dell’istanza per cui è stato nominato . 

Rispetto al passato, l’aggiornamento del 2026 potenzia le funzionalità di tracciabilità e protezione informatica:

  • ogni qualvolta un utente autorizzato o l’esperto scarica un documento, la piattaforma sovraimprime automaticamente gli estremi dell’identità digitale del soggetto che ha effettuato il download; 
  • l’esperto ha la facoltà di creare all’interno del fascicolo telematico appositi “cassetti informatici” ad accesso riservato, immettendo e autorizzando, col consenso dell’imprenditore, singoli creditori o parti interessate per lo scambio mirato di dati e la verifica delle posizioni debitorie ; 
  • la virtual data room secretata: l’innovazione tecnologica più dirompente è la creazione di un’area specificamente secretata all’interno del portale, accessibile solo all’esperto e ai potenziali offerenti autorizzati . Questa funzione consente la nascita di una data room virtuale protetta, finalizzata alla raccolta e alla gestione delle proposte competitive in ambiente secretato laddove il risanamento richieda il trasferimento dell’azienda o di rami di essa ex articolo 22 del codice ; 
  • operano automatismi di chiusura tempestivi: in caso di archiviazione o conclusione del procedimento, la piattaforma provvede al blocco automatico degli accessi all’istanza, generando un fascicolo telematico definitivo che rimane memorizzato a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

La scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto e la tracciabilità degli esiti

La sezione VI del decreto dirigenziale introduce e regolamenta la struttura della scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto (allegato 4), configurata per agevolare le commissioni regionali nella selezione e nel matching dei profili più idonei rispetto alle dimensioni, alla complessità e al settore merceologico dell’impresa in crisi . 

Questo strumento non rappresenta un requisito di validità per l’iscrizione, ma svolge una vitale funzione di classificazione: serve alle commissioni regionali per effettuare un “matching” accurato tra il professionista e l’impresa. La scheda impone all’esperto di autocertificare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) non solo i propri dati anagrafici, ma metriche estremamente precise sui casi gestiti in passato: fatturato delle aziende ristrutturate, debito riprogrammato, numero di creditori e dipendenti coinvolti, settori merceologici ed esito effettivo delle procedure.

Sebbene la mancata o incompleta compilazione dell’applicativo informatico non infici la validità dell’iscrizione nell’elenco (trattandosi di uno strumento di supporto e non di un requisito di legittimità), il decreto specifica che l’omessa compilazione impedisce l’estrazione automatica del profilo, riducendo le probabilità di selezione da parte degli organismi di nomina. 

La compilazione della scheda avviene sotto forma di autocertificazione (ai sensi del d.p.r. 445/2000) e deve essere validata dall’ordine professionale di appartenenza prima della trasmissione a Unioncamere . 

Rispetto alle versioni precedenti, la scheda 2026 introduce una profonda variazione qualitativa nei dati richiesti, focalizzandosi sull’efficacia storica delle passate gestioni: 

  • tracciabilità degli esiti delle composizioni passate: le precedenti esperienze maturate dal professionista nel campo della ristrutturazione non devono più essere elencate in modo generico; l’aggiornamento impone di integrare ciascun incarico svolto come esperto con l’esito effettivo della composizione negoziata o, qualora le trattative non abbiano avuto successo, con l’indicazione dello specifico strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza successivamente utilizzato dall’impresa; 
  • metriche dimensionali oggettive: la seconda sezione della scheda impone l’inserimento di parametri quantitativi stringenti per ciascuna ristrutturazione seguita, quali il codice fiscale dell’azienda, il fatturato storico, il volume del debito complessivo risanato o ristrutturato, il settore merceologico di riferimento, il numero di lavoratori dipendenti e il numero esatto di creditori coinvolti nel tavolo negoziale; 
  • nota descrittiva vincolata: il professionista ha a disposizione un campo testuale libero con un limite massimo di 2000 caratteri per valorizzare e descrivere le specifiche peculiarità e complessità tecniche dei casi gestiti, come la partecipazione a tavoli di negoziazione interbancari, la gestione di operazioni straordinarie o transfrontaliere, le transazioni complesse con l’erario o gli accordi sui crediti di lavoro.

Considerazioni conclusive sul decreto dirigenziale 23 aprile 2026

Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 non si limita a un ritocco estetico, ma compie un balzo in avanti nella standardizzazione delle procedure concorsuali in Italia. Si posiziona in quell’area di confine cruciale tra attuazione amministrativa, standardizzazione tecnica e orientamento professionale. 

L’emanazione del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 segna il definitivo superamento della fase sperimentale della composizione negoziata della crisi, consolidando l’impianto precettivo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla luce del correttivo 2024 . 

L’analisi combinata delle sue sei sezioni evidenzia una chiara volontà del legislatore ministeriale: standardizzare le procedure operative per eliminare le asimmetrie informative e i margini di discrezionalità interpretativa dei professionisti. 

L’irrigidimento del test pratico tramite l’adozione rigorosa del postulato dello “stato stazionario” (sezione I), la trasformazione della check-list particolareggiata in un “lessico tecnico comune” esteso a tutti gli strumenti regolatori della crisi (sezione II e II-bis), la codificazione dei poteri di vigilanza e dissenso dell’esperto nei confronti della gestione (sezione III) e la severa qualificazione e selezione informatica dei professionisti (sezioni IV, V e VI) delineano un quadro d’insieme organico. Il sistema del risanamento italiano si dota in questo modo di un corredo tecnico-operativo avanzato, capace di coniugare il rigore quantitativo delle scienze aziendali con le esigenze di tutela giuridica del ceto creditorio e di salvaguardia dei valori della continuità d’impresa.