Con Sentenza n. 07045 del 20 ottobre 2021 il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla legittimità dell’obbligo vaccinale per i sanitari e gli operatori di interesse sanitario, introdotto dal DL 44/2021.

La vaccinazione obbligatoria, ha chiarito il Consiglio di Stato, risponde ad una chiara finalità di tutela non solo del personale medico, ma degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza, e si fonda, oltre che sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Costituzione) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

Nel confermare la legittimità dell’obbligo vaccinale il Consiglio di Stato ha evidenziato che “nessun farmaco, come si è detto, è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione.
Ne discende che la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo, non ultimo quello, di cui si dirà, relativa alla indennizzabilità dell’eventuale danno conseguente, con la conseguente manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui sollevata.”.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che “L’unica esenzione dall’obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, è doverosamente prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.”.