Il ruolo del liquidatore nella ricognizione dei beni, nella predisposizione del programma di liquidazione e nell’accertamento dei crediti. Termini, modalità operative e regole per la formazione dello stato passivo nella procedura di liquidazione controllata.

Introduzione all’accertamento dei debiti e delle risorse

Una volta dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata, è necessario stabilire con esattezza due elementi fondamentali: a quanto ammonta l’attivo (i beni da vendere) e a quanto ammonta il passivo (i debiti da pagare). Questo delicato lavoro di ricognizione contabile e patrimoniale è affidato interamente al liquidatore, sotto la vigilanza del giudice delegato. In questo articolo, ci concentreremo sui passaggi tecnici che portano alla formazione dello stato passivo, sui termini temporali dettati dalla legge, e sulla stesura del programma di liquidazione, che rappresenta la vera e propria “tabella di marcia” della procedura.

L’inventario e il programma di liquidazione: tempistiche e regole

Il primo compito gravoso del liquidatore consiste nel mappare il patrimonio. Entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata, il liquidatore ha l’obbligo di completare l’inventario di tutti i beni del debitore. Contemporaneamente, sempre entro questi novanta giorni, deve redigere e depositare un vero e proprio programma di liquidazione, che stabilisca in modo chiaro i tempi e le modalità con cui i beni verranno venduti. Questo documento non è definitivo fino a quando non viene formalmente approvato dal giudice delegato. La legge fissa anche dei principi generali per la durata di questo programma: esso deve assicurare una ragionevole durata dell’intera procedura. Per norma, la procedura rimane aperta fino a quando tutte le operazioni di liquidazione non sono state completamente eseguite e, in ogni caso, per una durata di tre anni a partire dalla data in cui è stata aperta. Tuttavia, la procedura può chiudersi anche prima di questo termine, su istanza del liquidatore, qualora diventi palese che non è più possibile acquisire alcun ulteriore attivo da distribuire ai creditori. 

Un dettaglio essenziale riguarda i beni futuri: nella liquidazione controllata confluiscono non solo i beni presenti al momento della domanda, ma anche tutti i beni che pervengono al debitore fino al momento della sua esdebitazione. Naturalmente, da questi beni sopravvenuti andranno dedotte le passività che il debitore ha dovuto sostenere per acquistarli e conservarli. 

La formazione dello stato passivo 

Parallelamente alla ricognizione dei beni, il liquidatore deve accertare chi sono i veri creditori e quali diritti vantano. Scaduti i termini (massimo novanta giorni, prorogabili di altri trenta) concessi ai creditori per presentare le loro domande di ammissione, il liquidatore si mette al lavoro. Egli deve predisporre un “progetto di stato passivo“. Questo documento include anche un elenco dettagliato di chi vanta diritti sui beni mobili o immobili che risultano di proprietà o nel possesso del debitore. Una volta redatto, il progetto viene comunicato agli interessati tramite la posta elettronica certificata indicata nelle loro domande (o, in assenza, tramite deposito nel fascicolo informatico). A questo punto si apre una fase di contraddittorio: entro quindici giorni da questa comunicazione, i creditori possono proporre le loro osservazioni. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza di questo termine, il liquidatore esamina le eventuali osservazioni ricevute, forma lo stato passivo definitivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica nuovamente agli interessati. È con questo deposito che lo stato passivo diventa ufficialmente esecutivo. Eventuali opposizioni a questo stato passivo si dovranno proporre con reclamo al giudice delegato, il cui decreto sarà poi ricorribile per cassazione. 

Le domande tardive dei creditori 

Il legislatore ha previsto un meccanismo di salvaguardia per i creditori che non riescono a rispettare i termini iniziali. Decorso il primo termine per le domande, e fino a quando non si esauriscono tutte le ripartizioni dell’attivo, è possibile presentare una “domanda tardiva“. Tuttavia, per evitare abusi, questa è ammissibile solo a due condizioni stringenti: l’istante deve dimostrare che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile, e deve trasmettere la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che gli aveva impedito di depositarla tempestivamente. 

Esempi concreti per comprendere la norma 

Per capire l’acquisizione dei beni futuri, immaginiamo che, due anni dopo l’apertura della procedura (e quindi dentro il termine dei tre anni o comunque prima dell’esdebitazione), il debitore sovraindebitato riceva in eredità un appartamento. Questo immobile non rimarrà libero nelle mani del debitore, ma verrà immediatamente assorbito nella procedura di liquidazione controllata per essere venduto e soddisfare i creditori. Verranno però detratte le eventuali spese notarili o le imposte di successione che il debitore ha dovuto pagare (le passività incontrate per l’acquisto).